In periodi come questi risparmiare conviene un po’ a tutti. Una voce di costo molto importante nei bilanci dei condomini è sicuramente il riscaldamento centralizzato. Intervenire per abbassarne il costo può essere una buona idea. La Cassazione ad esempio con sentenza n.4831 del 18/05/1994 ha considerato la trasformazione dell’impianto centralizzato da gasolio a gas metano un’innovazione. L’immediata conseguenza è che per la sua approvazione è necessaria la maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 667 millesimi. C’è però da aggiungere che se si dimostra che l’intervento deliberato comporta un risparmio energetico allora il riferimento potrebbe essere il secondo comma dell’articolo 26 della legge 10/ 1991 che considera valida la delibera adottata con la maggioranza semplice delle quote millesimali. Per quanto riguarda invece la spesa per la sostituzione dei tubi dell’impianto centralizzato, sono a carico del condominio fino al punto di diramazione ai locali delle singole unità immobiliari con ripartizione basata sui millesimi di proprietà. Per i tratti successivi la spesa è invece da addebitarsi ai singoli condomini. Caso particolare è quello in cui i tubi dell’impianto condominiale attraversano un locale che non usufruisce del servizio, il proprietario di questo non è tenuto a contribuire alle spese di riscaldamento, poiché tale ipotesi non dà luogo a una comproprietà dell’impianto ma a un rapporto di servitù. Un’altra ipotesi è quella della vendita della caldaia. Se tutti i condomini si sono dotati di impianto autonomo l’assemblea può con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 667 millesimi deliberare di rimuovere la caldaia e adibire il locale ad altro uso.
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