Tag: Uso delle parti comuni

Il parcheggio nel cortile condominiale

Il cortile condominiale viene di frequente utilizzato dai condomini come parcheggio. La domanda sorge quindi spontanea: esiste un diritto di parcheggio delle auto in cortile, oppure no? Di seguito riportiamo l’art. 1117 del cod. civ. << Parti comuni dell’edificio. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;>> Per il codice civile il cortile ha la funzione di dare luce, aria e accesso all’edificio condominiale, e non quella di alloggiare i posti auto. Detto questo se il regolamento non impone alcun divieto e la configurazione del cortile non comporta ostacoli per il passaggio di cose o persone esiste la possibilità parcheggiare le auto senza alcun problema almeno nella teoria. E’ già, solo nella teoria, poiché nella pratica capita spesso che lo spazio a disposizione sia insufficiente per consentire il parcheggio dell’intero parco auto condominiale. Ad esempio c’è lo spazio per 5 auto ma il condominio è formato da 10 condomini, perciò lo spazio richiesto sarebbe esattamente il doppio con questa ipotesi. Allora quale può essere la soluzione in questi casi? Il godimento dei posti auto (continue reading…)


Vietato allacciarsi al pluviale per scaricare l’acqua del condizionatore

Atteso che norma degli artt. 1102 e 1120, comma 2, c.c., ciascun condominio può apportare al bene comune, a propria cura e spese, eventuali modifiche purché non ne alteri la destinazione, la sicurezza, il decoro e la stabilità architettonica, e consenta, infine, agli altri condomini di farne pari uso, deve essere qualificata senz’altro come modifica l’apertura di un foro nel muro perimetrale comune per consentire al tubo collegato ad un condizionatore d’aria di immettersi nel tubo pluviale condominiale. In particolare, mentre l’apertura di un piccolo foro (nella specie del diametro di due centimetri) costituisce modifica senz’altro consentita in quanto conforme ai presupposti testé citati, al contrario l’immissione del tubo portante la condensa proveniente dal condizionatore nello scarico pluviale dell’edificio ne altera, di fatto, la destinazione che è unicamente quella di raccogliere e far confluire le acque meteoriche. Irrilevante risulta, pertanto, la circostanza che la composizione degli scarichi sia di fatto identica (acqua in entrambe i casi) posto che, invece, la provenienza del liquido da scaricare incide sulla funzione del bene. In conclusione deve essere escluso che al condomino, salvo espressa approvazione dell’assemblea, possa (continue reading…)


I bambini nel condominio e l’uso delle parti comuni

Tra le tante telefonate che riceve l’amministratore di condominio c’è anche quella della persona infastidita dai rumori dei bambini nel cortile condominiale. La Convenzione sui Diritti del Fanciullo, stipulata a New York nel 1989 e ratificata dal Parlamento italiano nel 1991, riconosce “il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età”, ammettendo, però,che nei cortili e nelle aree scoperte delle abitazioni private il regolamento di condominio possa disporre limitazioni al diritto di cui sopra solo nelle fasce orarie stabilite dall’assemblea con la maggioranza prevista all’art. 1136 c.c. La legge di riferimento per le parti comuni di un condominio è l’articolo 1102 c.c.: “Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto”. I bambini sono condomini al pari degli adulti, per cui non gli può essere precluso l’uso di aree comuni come il giardino e il cortile. A tal proposito l’assemblea condominiale può disciplinare l’uso della cosa comune ma non può escludere nei confronti di uno o più condomini l’esercizio del loro diritto”. (Cass. n. 135/1966). Una delibera assembleare assunta a maggioranza che ponga questo divieto è invalida, e perché una simile proibizione sia legittima e vincolante (continue reading…)


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