La materia del contendere è la collocazione della targa identificativa del professionista su uno spazio condominiale. Cornice della vicenda è un palazzo di Genova, dove l’avvocato condomino utilizzava una targa ad hoc per far più facilmente individuare il proprio studio professionale. Ma l’azione ha avuto la peggio di fronte al condominio, e al relativo regolamento. Tanto da essere arrivata all’attenzione del Tribunale di Genova, della Corte d’Appello e, infine, della Cassazione. Nessuna rimozione. Questa la risposta del professionista alla lettera dell’amministratore di condominio che, con tanto di delibera assembleare, aveva chiesto la rimozione della targa (collocata nel vano antistante il portone) e la sostituzione della lastra di marmo (conseguenzialmente danneggiata). E, assieme a tale risposta, anche la richiesta dell’avvocato, alla giustizia, di cancellare la delibera, annullare il provvedimento dell’amministratore (perché adottato in eccesso di potere) e riconoscere il risarcimento dei danni. Richieste accolte, queste, in appello, eccezion fatta per la domanda di danni. L’unica opzione, per l’amministratore, è stata quella di rivolgersi alla Corte di Cassazione, con un articolato corpo di motivi a sostenere il proprio ricorso, per difendere la legittimità del proprio operato, soprattutto alla luce della delibera assembleare. Tra i nodi centrali, ci sono sicuramente, per i giudici di piazza Cavour: il dovere di rispettare il regolamento condominiale (che, in questo caso, vietava l’affissione di targhe identificative sulla facciata dell’edificio e nelle parti comuni); il potere-dovere dell’amministratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, e di adottare provvedimenti (obbligatori per i condomini) nell’ambito dei propri poteri, così come sancito dall’art. 1133 c.c.. E anche il ricorso a una lettera di ben chiaro contenuto, trasmessa in forma di raccomandata e con l’indicazione di un termine (10 giorni) per l’adempimento è ritenuto, dalla Cassazione, legittimo, perché ricompreso nell’esercizio ragione delle funzioni dell’amministratore condominiale. In sostanza, le azioni dell’amministratore, in questo specifico caso, hanno completamente rispettato le proprie funzioni e hanno rispettato anche le volontà del (continue reading…)
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Targa sulla facciata condominiale contro il regolamento
Installazione insegne nel condominio
L’insegna risulta di fondamentale importanza per chi esercita un attività commerciale aperta al pubblico.
Nel condominio più capitare che negozi o uffici abbiano appunto l’esigenza di installarne una. Il principio base di cui tener conto è quello per il quale ciascun condomino può servirsi delle cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. E ‘ possibile utilizzare le superfici comuni, per esempio i muri perimetrali, per apporvi insegne (anche luminose, Cassazione 3/02/1998, n. 1046) e targhe che segnalino il luogo di esercizio di un’attività artigianale, commerciale o professionale; ciò anche se si tratta di occupare una parte di muro comune corrispondente all’unità immobiliare di un altro condomino (Cassazione 9/7/1973 n. 1975). Diciamo che in linea di massima è possibile quindi installare insegne. Bisogna però fare attenzione a non arrecare pregiudizio alla proprietà esclusiva di un condomino, poiché in quel caso la collocazione risulta illegittima (Cassazione 3/2/1998, n. 1046) . Per quanto riguarda l’autorizzazione, non è richiesta laddove non sia prevista da un regolamento contrattuale o da una delibera votata all’unanimità dei condomini. Si consiglia comunque sempre di inoltrare una richiesta scritta al proprio amministratore o di far presente la cosa al condominio in sede di assemblea per evitare inutili discussioni a posteriori. Può anche accadere in alcuni casi (continue reading…)


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