L’ascensore è una se non la principale delle comodità offerte da chi abita in condominio. Adesso vediamo assieme quali sono le norme che regolano la spese da esso derivate.  Con sentenza del 1969, confermata successivamente nel 1991(n.5479), nel 2004(n.5975) e nel 2005(n. 3264), la cassazione ha statuito che le spese di esercizio, manutenzione e ricostruzione di ascensore vanno ripartite con i criteri dettati per le scale dall’art. 1124 cod. civ., e cioè per metà in base alla quota millesimale dei condomini alle cui proprietà l’impianto di ascensore serve e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Questa sentenza fortunatamente risolve ogni problema nel senso che è valida sia per le spese straordinaria che per quelle ordinarie. Naturalmente se un condomino non è servito dall’ascensore non (continue reading…)