La legge italiana prevede la possibilità di installare un impianto fotovoltaico anche su una superficie condominiale, previa naturalmente l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Esistono però due casi di installazione fotovoltaica in un contesto condominiale:
a) installazione da parte del condominio
b) installazione da parte di un singolo condomino
a) installazione da parte del condominio – Questa possibilità viene presa in considerazione in particolare per abbattere completamente o parzialmente le bollette di energia elettrica consumata dal condominio stesso, consumi derivanti dall’illuminazione di parti interne o esterne del condominio, dall’ascensore, da sistemei di automazione per cancelli pedonali o carrai, ecc.
Maggioranza in quote millesimali – Gli impianti per l’energia elettrica fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, i portici i cortili, le aree verdi, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari. Si può far uso di parti comuni per installazioni quali un sistema fotovoltaico o un sistema solare termico o qualsiasi altro impianto che funga da “innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”. Ai sensi dell’articolo 1120 del codice (continue reading…)

Sono frequenti nei condomini le discussioni su chi debba sopportare la spesa per l’isolamento di sottotetti o mansarde di proprietà esclusiva, oppure anche di parti comuni. Ci sono tre alternative che rispondono a questo tipo di interrogativo:
CONFRONTA PREVENTIVI PER PULIZIA SCALE, ASCENSORE, RISTRUTTURAZIONE FACCIATA…RISPARMIA IN UN CLICK!
PASSAPAROLA ! AIUTACI A DIFFONDERE INFORMAZIONI GRATUITE SUL CONDOMINIO !





