In molti condomini, soprattutto quelli di grandi dimensioni, c’è il riscaldamento centralizzato. Ovviamente spetta all’amministratore il compito di ripartire le spese, attuando a seconda dei casi le prescrizioni contenute nel regolamento, o in mancanza adottando i principi di legge.
Di solito c’è una parte del consumo totale (20-30%) che a prescindere dai consumi individuali vieni ripartita in base ai millesimi oppure in base alla superficie radiante di ciascuna unità immobiliare. Tutto resto invece viene solitamente ripartito in base al consumo registrato dai contabilizzatori di calore. Senza inoltrarci troppo in questo argomento vediamo invece cosa dice la legge con riferimento al riscaldamento autonomo. Secondo il tribunale di Roma(9/7/1988) è possibile installare un impianto autonomo, in aggiunta a quello centralizzato, a condizione di non arrecare il minimo pregiudizio a quest’ultimo. Per quanto riguardo invece l’installazione della caldaia sul muro condominiale( intervento che rientra fra i diritti del condomino), è opportuno sottoporre l’iniziativa all’assemblea, meglio se attraverso la presentazione di un progetto. In buona sostanza bisogna evitare che l’installazione della caldaia alteri il decoro o arrechi danni alle parti comuni. Per quanto riguarda invece il distacco dal riscaldamento centralizzato, (continue reading…)


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