Tag: Rapporti proprietario inquilino

Quando lo stalking è condominiale

Con la sentenza n. 20895/2011 la Corte di Cassazione si pronuncia ancora una volta in materia di stalking, il reato di matrice anglosassone introdotto nel nostro ordinamento nel 2009. L’art. 612 bis c.p., che lo disciplina intitolandolo ‘Atti persecutori’, punisce la condotta di chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Ebbene, nel caso in cui un condomino persegua le abitanti dello stabile, in quanto donne, minacciandole di morte in ascensore o pedinandole, secondo la Cassazione si pone in essere un’ipotesi di ‘stalking condominiale’. Il fatto che gli atti persecutori dell’uomo fossero rivolti nei confronti delle abitanti del condominio è sufficiente a generare un senso di turbamento anche nelle altre donne residenti nello stabile: non per forza, infatti, il reato di stalking si (continue reading…)


Locazione, condominio e danni da infiltrazioni. Quando il locatore è responsabile per i danni sofferti dall’inquilino?

Nell’ambito di un edificio in condominio, non fosse altro che per la particolare disposizione delle unità immobiliari, è cosa frequente, verrebbe da dire inevitabile, che si manifestino fenomeni infiltrativi. In tal caso, è opinione unanimemente condivisa in dottrina e giurisprudenza, il condomino o la compagine condominiale, se si tratta di danni provenienti da parti comuni (si pensi alla rottura di una colonna di scarico) devono risarcire il danneggiato ai sensi dell’art. 2051 c.c. (ossia per responsabilità da cose in custodia). La giurisprudenza, più recente e maggioritaria, ha evidenziato che “ la responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare la esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa (come del resto, affermato anche dalla giurisprudenza, richiamata in ricorso dai ricorrenti, cfr. ad esempio, Cass. 1 ottobre 2004, n. 19653)” (così da ultimo Cass. 19 gennaio 2010 n. 713). Chiarito ciò è utile domandarsi: se un’unità immobiliare è data in locazione, nel caso d’infiltrazioni provenienti da parti comuni che interessano la suddetta porzione di piano, l’inquilino dovrà agire contro il condominio o avrà diritto di chiedere il risarcimento anche al locatore? Ad un simile quesito ha risposto la Corte di Cassazione alla fine del mese di giugno (sent. n. 15372 del 28 giugno 2010).  Nel caso di specie l’inquilino di un’unità immobiliare chiedeva al proprietario della stessa, promuovendo un’azione giudiziaria, il risarcimento del danno subito a causa d’infiltrazioni provenienti da parti comuni. Secondo l’attore, infatti, il locatore ai sensi dell’art. 1575 n. 2 c.c. deve mantenere le cosa locata in stato “ da servire all’uso convenuto” ed in conseguenza di ciò “deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore” (art. 1576 c.c.). (continue reading…)


Pagamento spese condominiali a carico del conduttore: la prova dell’ammontare del credito va data mediante la produzione dei consuntivi di spesa e delle tabelle di riparto

Tribunale civile Roma sez. VI, 4 febbraio 2010, n. 2914

Vertendosi in materia di domanda di risoluzione di un contratto di locazione abitativa per inadempimento del conduttore asseritamente consistito nell’omesso versamento di oneri accessori, occorre ricordare, in linea generale, che in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto, contesti che il locatore abbia sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuata una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’avere indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto.

Trattandosi di immobile compreso in uno stabile condominiale, la prova dell’ammontare del credito, di regola, va data mediante la produzione dei consuntivi di spesa e delle relative tabelle di riparto predisposte dall’amministratore ed approvate dall’assemblea. Si è al riguardo chiarito che il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 L. 27 luglio 1978, n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condòmini.

E, una volta prodotta tale documentazione il meccanismo di riparto dell’onere probatorio si modifica, giacché il conduttore deve effettuare specifiche contestazioni. Difatti, in tema di locazione di immobili urbani, di fronte alla richiesta del locatore relativa al pagamento degli oneri accessori sulla base di estratti conti condominiali, la contestazione del conduttore non può fondarsi sulla generica impugnazione dell’ammontare delle spese, dovendosi invece basare su specifiche deduzioni concernenti l’entità delle singole partite conteggiate a carico di ciascuno.

Fonte : Condominio Web


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