Ai fini della regolarità dell’assemblea di condominio è opportuna l’indicazione nell’avviso di convocazione, di tutti gli argomenti che si andranno a discutere con i condomini.
Cosa accade se l’assemblea delibera in merito ad un argomento non inserito all’ordine del giorno? Secondo la Cassazione(9/1/2004, n.143) la conseguenza immediata è l’annullabilità. Da non confondere con la nullità(le differenze tra annullabilità e nullità sono state già trattate in altri articoli di questo Blog, vedi art. L’impugnazione delle delibere ). Per quanto riguarda invece la forma con cui indicare l’ordine del giorno per il Tribunale di Roma (17/10/1973) gli argomenti da trattare possono essere esposti anche in forma non analitica. Bisogna comunque fare attenzione a non inserire descrizioni troppo generiche. Ad esempio non si può scrivere “Lavori urgenti e indispensabili” e poi deliberare la tinteggiatura del fabbricato o il rifacimento dell’intonaco. Oppure scrivere “gestione” per indicare la nomina di un nuovo amministratore. Diventa invece perfettamente valida la delibera approvata all’unanimità di tutti i partecipanti al condominio su un argomento non indicato all’ordine del giorno. Per quanto riguarda la richiesta del singolo condomino di inserire un particolare argomento all’ordine del giorno, non esiste alcuna disposizione di legge che obblighi l’amministratore a farlo. In merito basta leggere l’art. 66 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Resta inteso che l’amministratore per la (continue reading…)
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Ordine del giorno nelle assemblee di condominio
Validità delle delibere e ordine del giorno
La Cassazione, con la sentenza n. 21449, depositata in cancelleria lo scorso 19 ottobre torna ad occuparsi di ordine del giorno dell’assemblea di condominio, decisioni adottate in riunione e validità della deliberazione.
Secondo i giudici è legittima la deliberazione assembleare con la quale i condomini nell’ambito dell’approvazione del rendiconto di gestione legittimano l’amministratore al c.d. sconfinamento di conto corrente, anche se il punto non era espressamente indicato all’ordine del giorno, poiché decidendo sullo strumento contabile l’assemblea può assumere tutti quei provvedimenti utili alla migliore gestione delle parti comuni.
Ordine del giorno
Il contento dell’ordine del giorno, ossia l’elencazione degli argomenti da discutere in riunione, che deve essere inserito nell’avviso di convocazione, è individuato nel suo contenuto minimo dalle norme dettate in materia di condominio negli edifici per ciò che concerne lo svolgimento dell’assemblea ordinaria (art. 1135 c.c.), mentre con riferimento all’assemblea straordinaria (art. 66 disp. att. c.c.) è lasciato alle determinazioni dell’amministratore e dei condomini. Esse, tuttavia, non regolamentano direttamente le conseguenze dell’incompletezza dell’ordine del giorno in relazione alle decisioni prese dall’adunanza dei comproprietari e quindi sulla validità della deliberazione. La norma di riferimento, in virtù del richiamo alle disposizioni sulla comunione contenuto nell’art. 1139 c.c., è l’art. 1105 c.c. e più nello specifico il suo terzo comma a mente del quale “per la validità delle deliberazioni (continue reading…)


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