Il contenuto della sentenza n. 12291 depositata il 7 giugno 2011 con cui la seconda sezione civile, confermando la decisione della Corte di Appello di Torino, ha stabilito che laddove il regolamento condominiale di natura contrattuale vieti qualsiasi variante alla facciata dell’edificio, è escluso che detta disposizione debba essere interpretata nel senso tecnico di cui al testo unico dell’edilizia: ne consegue che non risultano proibiti soltanto gli interventi di natura straordinaria, ma anche quelli di più modesta portata costruttiva che tuttavia introducono un uso personalistico delle parti comuni, a nulla rilevando l’eventuale valutazione positiva da parte del giudice sull’assenza di impatto estetico delle opere abusive. Dalla sentenza di legittimità si evince che, un condominio conveniva un altro abitante dello stabile per sentirlo condannare alla rimozione di un’opera consistente in due nicchie aperte nella facciata dell’edificio, nelle quali erano state poste a dimore altrettante caldaie per il riscaldamento, deducendo al violazione del regolamento condominiale nella parte in cui vietava ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne del fabbricato. In seguito all’accoglimento della domanda dell’attore da parte del Tribunale e anche da parte della Corte di Appello, l’altro condominio proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di (continue reading…)
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No varianti alla facciata se il regolamento di condominio lo vieta, lo dice la Cassazione
Facciata Condominio: definizione e ripartizione spese
La facciata in condominio ha un significato molto ampio che non si esaurisce con quello usato nel linguaggio comune. Molto spesso infatti viene definita come parete esterna del fabbricato.
In realtà ci sono molti elementi che fanno parte della facciata, anche se magari appartengono al singolo condomino. Ad esempio gli elementi decorativi del balcone fanno parte della facciata. Da ciò deriva che i frontalini dei balconi e rivestimenti che abbelliscono l’edificio fanno parte della facciata, quindi la spesa della loro riparazione è da dividere tra tutti i condomini. Per approvare la spesa di rifacimento della facciata è necessaria la maggioranza prescritta per le riparazioni straordinarie di notevole entità (Corte d’Appello di Napoli 29/10/1971); pertanto l’intervento dev’essere deliberato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno (continue reading…)


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