Tag: convocazione assemblea

Assemblea di condominio, chi ne fa parte

L’assemblea è l’organo principale del condominio in cui le volontà dei singoli condomini non si sommano, si fondano. Questo significa che quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti. Naturalmente tutte le decisione prese, come è stato già detto in altri articoli, hanno dei limiti. Non devono per esempio essere contrarie ai principi di legge e ai diritti dell’individuo. E’ importante però chiarire che le decisioni importanti devono essere prese in assemblea. Per questo ci sembra opportuno sapere chi può intervenire e chi no. Diciamo subito che l’assemblea è composta da tutti i condomini e, in certi casi, anche dagli usufruttuari. Gli inquilini invece possono in genere intervenire con diritto di voto per le decisioni che riguardano il riscaldamento ed il condizionamento centralizzato. Hanno inoltre il diritto di intervenire, senza il diritto di voto, per la modificazione di altri servizi comuni(es. abolizione portineria). Chi invece non è del condominio non può prendere parte all’assemblea, se non espressamente autorizzato dai condomini e comunque senza diritto di voto(deleghe a parte). Addirittura l’amministratore potrebbe esserne escluso, con particolare riferimento all’ordine del giorno in cui si parla della sua riconferma (continue reading…)


Validità delle delibere e ordine del giorno

La Cassazione, con la sentenza n. 21449, depositata in cancelleria lo scorso 19 ottobre torna ad occuparsi di ordine del giorno dell’assemblea di condominio, decisioni adottate in riunione e validità della deliberazione. Secondo i giudici è legittima la deliberazione assembleare con la quale i condomini nell’ambito dell’approvazione del rendiconto di gestione legittimano l’amministratore al c.d. sconfinamento di conto corrente, anche se il punto non era espressamente indicato all’ordine del giorno, poiché decidendo sullo strumento contabile l’assemblea può assumere tutti quei provvedimenti utili alla migliore gestione delle parti comuni.

Ordine del giorno

Il contento dell’ordine del giorno, ossia l’elencazione degli argomenti da discutere in riunione, che deve essere inserito nell’avviso di convocazione, è individuato nel suo contenuto minimo dalle norme dettate in materia di condominio negli edifici per ciò che concerne lo svolgimento dell’assemblea ordinaria (art. 1135 c.c.), mentre con riferimento all’assemblea straordinaria (art. 66 disp. att. c.c.) è lasciato alle determinazioni dell’amministratore e dei condomini. Esse, tuttavia, non regolamentano direttamente le conseguenze dell’incompletezza dell’ordine del giorno in relazione alle decisioni prese dall’adunanza dei comproprietari e quindi sulla validità della deliberazione. La norma di riferimento, in virtù del richiamo alle disposizioni sulla comunione contenuto nell’art. 1139 c.c., è l’art. 1105 c.c. e più nello specifico il suo terzo comma a mente del quale “per la validità delle deliberazioni (continue reading…)


Autoconvocazione assemblea condominiale

Oltre all’assemblea ordinaria annuale, ossia quella in cui viene solitamente approvato il bilancio condominiale e confermato o meno l’amministratore in carica, esiste anche la possibilità che venga convocata una o più assemblee straordinarie. Le motivazioni alla base di questa eventualità possono essere di ogni tipo, ad esempio la riparazione urgente di un danno sulle parti comuni oppure la mancata riscossione di alcuni crediti vantati dal condominio che creano problemi nella gestione.  In via straordinaria dunque l’amministratore può convocare l’assemblea straordinaria. La stessa può essere convocata anche su specifica richiesta di almeno due condomini in rappresentanza di un sesto del valore dell’edificio(167,77 millesimi). Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, (continue reading…)


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