Tag: Controversie condominio

Cassazione: la proprietà dei tubi di scarico é condominiale dal raccordo in poi

Con sentenza n. 778 depositata il 19 gennaio 2012, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini è limitata fino al punto del loro raccordo con l’innesto nella colonna verticale. Da questo ne deriva che  in caso di infiltrazioni, la proprietà della braga di raccordo è del condominio data la sua funzione prevalente di raccordo senza cui il funzionamento della colonna verticale sarebbe venuto meno. Se è rotta la braga si rompe è il condominio a dover risarcire i danni derivanti dalle infiltrazioni. Rigettando il ricorso di un condominio che veniva condannato, sia in primo che in secondo grado a risarcire di danni derivanti dalle infiltrazioni, la Suprema Corte è stata chiamata, in sostanza a risolvere il problema relativo alla qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all’altezza dei singoli piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. La Corte ha spiegato, confermando quanto deciso in secondo grado dal Tribunale, che “può considerarsi circostanza pacifica che la fessurazione che ha dato origine all’infiltrazione di cui è causa sia collocata nella braga che funge da collegamento tra la colonna verticale di scarico (pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati agli appartamenti dei resistenti e dell’intimato non costituito (…).Il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E’ necessario osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell’edificio (continue reading…)


Legittimo dare dello spione al vicino

Chi fa l’amministratore di condominio sa che tra condomini possono volare anche parole grosse sia durante le assemblee sia nella quotidianità della vita condominiale. Però come in tutte le cose non bisogna mai oltrepassare il limite. Ci potrebbe essere infatti qualcuno che, sentendosi offeso, preferisce risolvere la questione in tribunale. Sembrerebbe comunque che dare dello spione al vicino sia legittimo. C’è infatti il caso della V Sezione della Corte di Cassazione analizzato nella sentenza n. 39618 che risale addirittura a una vecchia lite iniziata nel 1980, quando il signor Gennaro D.C., 63enne di Gaeta, si era preso la briga di andare a riferire al vicino Leonardo M. che i confinanti avevano illegittimamente aperto una servitù di veduta. Una “soffiata” che solo in apparenza era stata fatta per fare cosa gradita al signor Leonardo. In realtà il vicino Gennaro voleva solo “fare i suoi interessi”. E da lì volarono parole grosse rivolte al vicino di casa, come “spione” e “ruffiano”. Uno scontro, insomma, finito poi direttamente nel 2009 in un’aula di tribunale, dove davanti al Giudice di Pace l’avvocato di Leonardo M., per ricostruire la storia, ripeté quegli appellativi, dicendo: “se gli altri confinanti fossero stati degli spioni o ruffiani come lo stesso Gennaro D.C….” Così, quando il vicino di casa perse la causa, dal momento che il fatto non costituiva reato, non accettò comunque né l’esito della sentenza, né tantomeno quel sentirsi definito spione e ruffiano dal legale. Perciò ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere i danni patiti anche sulla base del fatto che gli appellativi erano finiti agli atti. E veniamo ai giorni d’oggi. La Suprema Corte ha, infatti (continue reading…)


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