Se l’ascensore del condominio è troppo rumoroso l’inquilino infastidito ha diritto ad un risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 26898/2011) dando ragione ad una signora di Aosta che si lamentava dei rumori di apertura e chiusura delle porte dell’impianto, soprattutto di notte.In primo grado il Tribunale aveva dato ragione alla donna, che chiedeva un risarcimento e l’esecuzione di lavori per rendere silenzioso l’ascensore, mentre in Appello la sentenza è stata completamente ribaltata perché lo sforamento della soglia di decibel consentiti “non era di per sé sufficiente ad integrare l’intollerabilità dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori”. La Cassazione ha però bocciato quest’ultima interpretazione, ribadendo invece che “deve ritenersi senz’altro illecito, per converso, il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità”. Per la Cassazione, quindi, “la diretta ed immediata esposizione, per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano normativamente fissate, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e (continue reading…)
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Risarcimento per rumori dell’ascensore
Il condomino non può vietare l’installazione dell’Ascensore anche se riduce il pianerottolo
Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 12 luglio 2011 n. 15308. Il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché semplicemente ristretto in virtù dell’installazione di un ascensore ma soltanto in seguito a “specificità che costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”. In pratica questa sentenza afferma che una riduzione dell’utilizzo del pianerottolo non è sufficiente a vietare l’installazione dell’ascensore. La sentenza è stata motivata attraverso l’art.1120 del codice civile – Innovazioni – che di seguito riportiamo:
<I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.>
In particolare il 2° comma parla di divieto per le innovazioni che rendano talune parti comuni inservibili. Proprio su questo punto la cassazione ha stabilito che il concetto di inservibilità non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al (continue reading…)


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