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Multa al condominio per eccesso di velocità?

Oggi pubblichiamo una notizia presente sul web abbastanza insolita ma che in Italia può certamente trovare riscontro. Equitalia infatti è diventata protagonista grazie a una “cartella pazza” arrivata a un condominio di Rovereto in Provincia di Trento. Infatti, secondo la società l’edificio in mattoni si sarebbe reso protagonista di un eccesso di velocità e gli sarebbero state elevate due multe per un totale di 866 euro.Ovviamente, pare che dietro a tutto ciò ci sia l’errore di un computer considerando pure il fatto che la trasgressione è stata commessa a Bari. Il giornale “Adige” che ha riportato la notizia, ha rilevato che non si tratta nemmeno della prima volta che avviene una cosa del genere. Dieci anni fa una chiesetta alpina della Vallarsa, sempre nel Roveretano, fu accusata di avere sfrecciato a folle velocità. In quella circostanza la multa fu di 1.500 euro.Tuttavia, Equitalia Sud ha precisato che si è trattato di un errore dell’Ente impositore, la Prefettura di Bari, che aveva incaricato Equitalia di riscuotere per suo conto il credito vantato nei confronti di una persona fisica e di una persona giuridica in qualità di coobbligato.La Prefettura di Bari aveva indicato, erroneamente, il “Condominio Capri, Via Segantini 20, Rovereto”, come debitore coobbligato.Per risolvere il disguido Equitalia si è prontamente attivata con l’Ente creditore e con l’Amministratore del Condominio per giungere ad una rapida soluzione del problema. Per fortuna la multa, almeno in questo caso (continue reading…)


Comitato all’opera per la riforma del condominio

La riforma del condominio (già approvata al Senato e attualmente all’esame della commissione Giustizia della Camera, che sta elaborando un nuovo testo in Comitato ristretto) sta procedendo sotto la guida del relatore on. Torrisi. Tra i punti in sospeso troviamo il Registro amministratori in aggiunta al Repertorio condominii, il libretto casa già bocciato da innumerevoli sentenze e anche dalla Corte costituzionale, la targhetta nell’atrio generatrice, come già accaduto, di truffe varie che destano ancora perplessità e, comunque, necessitano di approfondimenti. Ma l’apertura al confronto per arrivare a soluzioni condivise da parte del relatore e dei componenti il comitato ristretto esiste. Infatti, si esclude l’attribuzione della «personalità giuridica» (innovazione ritenuta troppo ardita) ma si discute sulla «capacità giuridica», con particolare riferimento a quanto da sempre sostenuto dall’on. Lino Duilio.Del resto, le stesse associazioni di amministratori, condomini e proprietari che premono in questo senso (Agiai, Alac, Appc, Asppi, Assocond, Confedilizia, Gesticond e Unioncasa) hanno di recente fatto presente, in un comunicato, che sarebbe accettabile, in questa fase, anche la capacità giuridica, «la quale comporta un’autonomia patrimoniale attenuata e il (continue reading…)


Consentito il distacco dal riscaldamento centralizzato in caso di autorimessa

Se il locale condominiale di proprietà è adibito ad autorimessa è legittimo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, senza il passaggio obbligatorio per la delibera assembleare. A maggior ragione se esiste la possibilità che gli oneri per i condomini si riducano ulteriormente (Cassazione ordinanza 5331/12).  Secondo la ricorrente il distacco è legittimo nei casi in cui esso non determini inconvenienti o squilibri tecnici nel suo funzionamento e non comporti un aggravio di spese. Di conseguenza, la delibera assembleare che impone il divieto del distacco in questi casi deve essere considerata nulla. A rimettere in discussione la questione, proponendo una prospettiva diversa rispetto alla pronuncia d’Appello – che viene annullata –, provvedono i giudici di Cassazione. Questi ultimi, infatti, richiamando anche l’orientamento giurisprudenziale, evidenziano le falle della sentenza di secondo grado: in questo contesto, difatti, ci si era basati sulla consulenza tecnica, che aveva escluso che il distacco potesse avere conseguenze negative sulla funzionalità dell’impianto ovvero che potesse provocare un aumento delle spese di gestione, ma, allo stesso tempo, si era aggiunto che per effetto del venir meno della contribuzione da parte della proprietaria dell’autorimessa (continue reading…)


Si può citare in causa il solo amministratore per ottenere la servitù di passaggio dal condominio

In tema di legittimazione processuale passiva dell’amministratore condominiale, la Corte di Cassazione ha spiegato che i vicini possono citare in causa il solo amministratore per ottenere dal condominio la servitù di passaggio veicolare. Questo viene chiarito dalla seconda sezione civile della Cassazione (sentenza n. 4399, del 20/03/2012) secondo cui la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio, prevista dall’art. 1131 cod. civ. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all’esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio. In base a questa norma la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. In primo grado di tribunale aveva dichiarato l’esistenza del diritto di servitù di passaggio sia pedonale sia veicolare, acquisito per usucapione, attraverso l’androne del condominio. Avverso la sentenza veniva proposto appello per far rilevare che la sentenza era stata pronunciata nei confronti di un soggetto (amministratore del condominio) che non aveva la (continue reading…)


Inizia la conciliazione per le liti in condominio

Secondo i dati di Cescond(Centro Studi Nazionale di diritto condominiale e immobiliare), oltre un quinto delle cause civili pendenti in Italia riguardano il condominio. Dal 20 di questo mese questo scenario dovrebbe cambiare. Entra infatti in vigore il decreto Milleproroghe che prevede la mediazione anche per le liti condominiali. In sostanza prima di andare in Tribunale, sarà obbligatorio effettuare un tentativo di conciliazione davanti a un esperto abilitato. Oltre alla mediazione la legislazione italiana ha previsto l’istituto dell’arbitrato, che consente di risolvere una controversia in via definitiva, con l’emissione di un lodo che è equiparabile a una sentenza. In materia condominiale, l’arbitrato può sostituire e integrare la mediazione: Cos’è l’arbitrato? L’arbitrato è un procedimento disciplinato dal Codice di procedura civile, alternativo alla giustizia ordinaria, al termine del quale un soggetto non togato incaricato dai litiganti decide la controversia con l’emanazione di un lodo equiparato ad una sentenza. I vantaggi sono numerosi: la rapidità (da un minimo di 60 ad un massimo di 240 giorni); i costi ridotti ma soprattutto chiari e concordati fin dall’inizio del procedimento; specializzazione degli arbitri, che non sono giudici generici ma vengono scelti dalle parti tra esperti del settore con la certezza di essere giudicati da profondi conoscitori della materia del contendere; la riservatezza, in quanto la questione non diventa pubblica; l’emissione di un lodo arbitrale che ha la (continue reading…)


Decreto ingiuntivo valido dopo approvazione spesa assemblea

In periodo di crisi il recupero crediti verso i condomini morosi risulta sempre più difficile. E’ importante quindi seguire tutte le prescrizioni di legge previste per la validità dell’eventuale decreto ingiuntivo. A dimostrazione di ciò prendiamo ad esempio la sentenza n. 28644, depositata il 23/12/2011. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso se prima non c’è stata l’approvazione della spesa da parte dell’assemblea. Infatti, se è vero che il decreto può essere richiesto per il pagamento dei contributi condominiali anche in mancanza dell’approvazione dello stato di ripartizione approvato – necessario per la clausola di immediata esecutività del decreto – la prova scritta di cui all’art. 633 cod. proc. civ. è costituita comunque dal documento da cui risulti l’approvazione da parte dell’assemblea della relativa spesa. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta in sentenza, due soggetti si opponevano al decreto con cui il giudice di pace di Napoli aveva loro ingiunto di pagare in favore di un condominio un importo a titolo di conguaglio per lavori di ristrutturazione eseguito al fabbricato condominiale. I due si opponevano al decreto deducendo l’assenza di una delibera assembleare di approvazione delle somme in oggetto. Il condominio contestava la domanda e il Giudice di Pace rigettava l’opposizione. La decisione era poi confermata dal Tribunale di Napoli che respingeva l’appello proposto dagli opponenti. Su ricorso per cassazione proposto dai due soggetti, la Corte, ha ribaldato il doppio verdetto spiegando (continue reading…)


I rumori sono penalmente sanzionabili quando disturbano la tranquillità pubblica

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un gioielliere, che per aver installato un condizionatore nel suo negozio era stato condannnato dal Tribunale di Lecce al pagamento di una multa. Il reato contestato era quello di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall’articolo 659 del codice penale. L’articolo recita che chiunque attraverso rumori e schiamazzi disturba le occupazioni o il riposo delle persone è punito con l’arresto fino a tre mesi o con una sanzione fino a 516 euro. Un reato che nel caso del gioiellere non sussiste hanno scritto i giudici nella sentenza n.270 del 11 gennaio 2012, in quanto i rumori molesti sono avvertiti da un solo condomino. I giudici di p.zza Cavour hanno spiegato che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,i rumori o gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabili devono disturbare la tranquillità pubblica. Per poter parlare di disturbo della quiete pubblica, i rumori molesti devono essere avvertiti da un numero consistente di persone anche se poi soltanto alcuni condomini possono decidere di lamentarsi. Nel caso in esame il reato contestato non può essere preso in considerazione in quanto il rumore del condizionatore viene percepito soltanto da una famiglia e non da altri soggetti che abitano nel condominio. Fatti del genere, hanno concluso gli ermellini, possono costituire al massimo un illecito (continue reading…)


Tecnologia italiana per sollevare condomini colpiti da sisma

Per la prima volta al mondo viene sollevato di oltre 60 centimetri un intero condominio colpito da sisma, in cemento armato alto 6 piani, del peso di 2.200 tonnellate. Si è svolta oggi 8 novembre a L’Aquila la Giornata Istituzionale di “Up-Sollevamento in corso”, organizzato dalla Fondazione 6 Aprile per la Vita Onlus e da Consta Spa per fare un’efficace attività di prevenzione e per dare a tutti la possibilità di verificare da vicino cos’è e come funziona la tecnologia studiata per sollevare le case a Venezia applicata all’antisismica. La tecnologia è dell’azienda forlivese Soles, che ha sede in via Gramadora. E’ stata la madrina di Soles, Maria Grazia Cucinotta, a dare il via al sollevamento dell’edificio colpito dal sisma del 6 aprile 2009, che permette l’inserimento di isolatori sismici alla base degli edifici utilizzando martinetti idraulici. Si tratta di una soluzione sviluppata nell’ambito di “Progetto Rialto”, il sistema per riqualificare le abitazioni di Venezia e risolvere il problema dell’acqua, rivelatosi poi estremamente efficace anche per l’adeguamento sismico (continue reading…)


Cassazione: Amministratore nei guai in caso di ammanchi nella cassa condominiale

A volte anche piccoli importi mancanti nella cassa del condominio non escludono una responsabilità in capo all’amministratore per appropriazione indebita. Come chiarisce la Cassazione con la sentenza  36022/11. La questione, relativa alla gestione di un condominio, è già nota ai giudici della Cassazione, che, tempo addietro, avevano annullato la sentenza d’Appello che aveva condannato l’amministratrice di condominio per appropriazione indebita (con l’aggiunta del risarcimento dei danni a favore del condominio costituitosi parte civile). Ora, a distanza di qualche anno, la questione ritorna in ballo: questa volta, però, in Appello la donna viene assolta, e il ricorso per cassazione è presentato dal Procuratore Generale e dal condominio. Per i giudici dell’Appello, una perizia aveva stabilito che l’ammanco ammontava a poco più di un milione di lire, a fronte della somma di oltre 23 milioni di lire contestata inizialmente: quindi, quell’ammanco era da considerare «frutto di una oggettiva confusione nella gestione contabile», facendo cadere l’accusa di appropriazione indebita. Questione chiusa? Assolutamente no, alla luce, come detto, dell’ulteriore ricorso per cassazione. L’elemento centrale, nella visione proposta dal Procuratore Generale, è l’erroneità dei calcoli della perizia utilizzata come riferimento in Appello, anche considerando che altre perizie avevano evidenziato ammanchi molto più corposi. Il riferimento è, per la precisione, a ciò che avevano evidenziato consulente di parte,consulente del Pubblico Ministero e perito del Tribunale, ovvero un «buco» di oltre 20milioni di lire nella gestione contabile del condominio. Solo il perito nominato in Appello aveva indicato un ammanco di un milione di lire, e, alla luce di questa cifra, era stato escluso il reato. Perché «una piccola differenza di cassa» non poteva giustificare l’ipotesi di appropriazione indebita. La visione proposta in Appello, però, viene nuovamente respinta in Cassazione. La motivazione viene ritenuta illogica, in quanto «l’esclusione del reato viene giustificata unicamente in relazione all’importo esiguo dell’ammanco, affermando che tale minima differenza è riconducibile a cause diverse, laddove non può certo escludersi che anche un minimo importo possa configurare (continue reading…)


Obbligato a tenere la porta chiusa per foto osé

Appende foto osè in giro per il suo appartamento, i vicini si arrabbiano e lo denunciano. Il giudice, in attesa del processo, emette un’ordinanza che impone a un 76enne reggiano di tenere chiusa la porta dell’appartamento (prima la teneva quasi sempre aperta), per difendere i bambini che passano di lì dalla vista di eventuali immagini che potrebbero turbarli. Capita a Reggio Emilia, in una palazzina della primissima periferia. Rinaldi è in guerra coi vicini di casa per le foto che appende. «Sono innocenti poster di Martina Colombari, me li ha dati il mio giornalaio, erano con una rivista», si difende Rinaldi, protestando perché la polizia glieli ha sequestrati. «Allora dovrebbero portarli via da tutte le edicole! Ho protestato e dopo me li hanno dissequestrati e mi hanno detto di andare pure in questura a ritirarli». Il suo appartamento è tappezzato di ritratti di Che Guevara e della Madonna di Medjugorie, di bandiere italiane, di Cuba e della pace, ma c’è anche una fotomodella in lingerie e altre foto osè. Dopo una serie di querele e controquerele coi vicini si è arrivati in tribunale. La causa sarà discussa il prossimo febbraio: pubblicazioni e spettacoli osceni. Nell’attesa è arrivata (continue reading…)


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